Individuazione del c.d. “Fido mobile ” – Cassazione n. 926/2022 del 13.1.2022
Si effettua una distinzione tra conti anticipo fatture e conti che presentano un fido mobile, ai fini dell’individuazione del finanziamento e quindi delle rimesse solutorie o ripristinatorie. Si legge infatti che “…Occorre anzitutto rammentare che, in tema di revocatoria fallimentare, in caso di “castelletto di sconto” o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, e i titoli che l’affiliato presenterà, sicché, ai fini dell’esercizio dell’azione predetta le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concesso con il diverso contratto di apertura di credito. Tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza trattandosi di un meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti … Perché possa parlarsi di “fido mobile”, ossia di un’apertura di credito a importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell’art. 1842 c.c., non sia sottoposta a una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporta che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo…”.