Nell’elaborato si legge che “… l’attrice assumeva di aver sottoscritto la fideiussione nella veste di consumatore e, per tale ragione, contestava la validità della clausola contenuta nell’art.5 del contratto di fideiussione, che estendeva da 6 a 36 mesi il termine di decadenza previsto dall’art 1957 c.c. …”
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito “… la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e funzionale, dovendo essere determinata valutando se il rapporto contrattuale rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione …”.
Riguardo la validità e l’efficacia dell’art.5 del contratto di fideiussione per cui è causa “… la clausola che estende da 6 a 36 mesi il termine di decadenza previsto dalla legge rientra nella presunzione di vessatorietà, in quanto idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore …”.
Concludendo “… la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione sottoscritta risulta abusiva e la presunzione di vessatorietà non risulta superata nel caso concreto, non avendo la Banca fornito alcuna prova che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale …”.
Il Tribunale “… accerta e dichiara la nullità dell’art.5 del contratto di fideiussione; accerta e dichiara l’estinzione per decadenza del diritto creditorio; revoca il decreto ingiuntivo …”