Nell’elaborato si legge che “… la parte ricorrente contestava l’assenza di un valido contratto a quadro per la prestazione dei servizi di pagamento, e l’omessa informativa sulle caratteristiche e i rischi da parte dell’intermediario finanziario …”
L’intermediario si esprime in merito alla mancanza di un valido contratto quadro “… il cliente veniva aggiornato delle novità introdotte dalla MiFID 2, mettendo a disposizione dello stesso apposito Documento Informativo …”.
Riguardo la presunta illiquidità dei titoli “… il mercato di negoziazione degli stessi Eurotlx assicurava la necessaria liquidità, tramite un meccanismo di asta continua e attraverso la presenza di almeno un liquidity provider per ogni strumento finanziario …”
Il Collegio “… accoglie il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno occorso ….
Relativamente al quantum, quest’Arbitro ritiene sussistenti i presupposti per fare applicazione dell’art. 1227 c.c., considerato che il Ricorrente non solo avrebbe potuto, nel tempo, rendersi conto dell’effettiva rischiosità dell’investimento e porre in essere azioni idonee a limitare il danno, ma soprattutto che ha avuto – mediante la consultazione della pagina relativa al suo portafoglio investimenti – la possibilità di rendersi conto della progressiva crescita del livello di rischio dell’investimento, stante i fatti nuovi che stavano interessando l’Emittente.
Così ragionando, considerato che dall’estratto conto al 30 giugno 2016 il prezzo registrato dalle obbligazioni in questione il primo giorno di negoziazione utile (1° luglio 2016) risultava di € 15,89 – valore che non poteva che essere interpretato quale segnale di una situazione societaria dell’Emittente oramai deterioratasi in maniera irreparabile, dal che l’odierno Ricorrente ben avrebbe potuto far conseguire comportamenti attivi funzionali a mitigare l’entità del danno – il danno va quantificato in € 123.883,27, quale differenza tra l’importo complessivamente investito di € 164.358,27, il controvalore ricavabile da una vendita tempestiva (€ 31.780,00) che l’investitore odierno Ricorrente ben avrebbe potuto eseguire e la cedola medio tempore incassata pari a € 8.695,00…”