il testo prevede che quando l’istanza di rinegoziazione è stata ritualmente e tempestivamente effettuata ( 20 giorni prima dell’asta), il Giudice deve disporre la sospensione di sei mesi anche se la banca/cessionaria, alla udienza fissata per sentire i creditori, abbia negato la chiesta sospensione: ciò perché il semestre è stato funzionalmente preposto dal Legislatore proprio al fine di consentire una congrua istruttoria ed un’attenta ponderazione della chiesta rinegoziazione del mutuo, alla luce del merito creditizio .
Tribunale-di-Pescara-ordinanza-del-7-luglio-2022-Est.-Colantonio