Onere della prova – Corte di Appello di Firenze n°1303 del 21.6.2022

diritto alla rinegoziazione del mutuo e sospensione del d.i. – Tribunale di Pescara, ordinanza del 7 luglio 2022
12 Luglio 2022
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Onere della prova – Corte di Appello di Firenze n°1303 del 21.6.2022

Onere della prova – Corte di Appello di Firenze n°1303 del 21.6.2022

 

La Corte di appello di Firenze scrive che, per regola generale, è il cliente che agisce per la ripetizione dell’indebito in presenza di clausole nulle, a dover produrre in giudizio il contratto.

Il cliente ha infatti l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene le clausole incriminate, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

La Corte precisa che tale principio si applica anche in caso di nullità parziale . In tal caso, se si afferma la nullità parziale di un conto corrente, implicitamente si afferma anche che esso esiste in forma scritta, perché diversamente il contratto sarebbe viziato da nullità totale ex art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, e non da nullità parziale. Coerentemente, in questo caso si richiede all’attore di produrre il contratto per dimostrare la nullità parziale applicando il principio generale dell’art. 2697 c.c.

Se invece il correntista lamenta la nullità totale del contratto per mancanza di forma scritta, trova applicazione il principio contrario. Precisamente, sempre nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al Giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall’onere di fornire la prova negativa dell’accordo, che spetta semmai alla banca documentare.

Corte-di-appello-di-Firenze-n.-1303-del-21.6.2022

Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.