Nell’elaborato si legge che “… se l’eventuale superamento del tasso soglia colpisce unicamente gli interessi moratori, l’eventuale nullità colpirà solo la relativo clausola senza travolgere anche l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto della soglia …”
Riguardo gli oneri di mora “… rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento …”
Il Tribunale “… accerta la nullità della relativa clausola ex art.1815c.c., condannando la banca al rimborso degli illegittimi interessi moratori …”