Nell’elaborato si legge che “… l’attrice chiede che sia dichiarata la nullità delle clausole relative agli interessi poiché sono stati pattuiti interessi usurari …”
In merito alla prescrizione il Tribunale rileva che “… il contratto di leasing è un rapporto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal pagamento dell’ultima rata …”
In merito all’usura si rileva che “… gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono due tipologie diversi di interessi; pertanto, non possono essere sommati tra loro ai fini della verifica del superamento del tasso soglia …”
In merito alla mancata indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo “…. l’indice sintetico di costo(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità …”
In merito alla nullità per illecito antitrust, relativo ai tassi Euribor, le Sezioni Unite chiariscono “… il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che la funzione lecita di un’intesa si realizza per l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente …”
“… il contratto si trova a valle perchè a serve a dare esecuzione all’intesa e a realizzare gli scopi delle imprese aderenti ed è, per tale strumentalità a un fine illecito. Lo scopo illecito consiste nel miglioramento da parte delle banche aderenti alla concentrazione dei propri flussi reddituali in relazione alle posizioni negoziazione/esposizione assunte …”
Il Tribunale “… rigetta le domande …”