Nell’elaborato si legge che “… i titoli acquistati dovevano considerarsi strumenti finanziari illiquidi, laddove invece si era di fronte ad un mero rischio di liquidità poi concretizzatosi in un momento successivo all’acquisto …”
Per quanto riguarda l’inadempimento “… è quindi grave, a norma dell’art. 1455 c.c. sia perché ha inciso sull’oggetto del contratto, dato che l’inesperto a investitrice ha inserito nel suo portafoglio dei titoli di cui ignorava la reale natura, sia in senso soggettivo, perché è lecito presumere che un piccolo investitore non si sarebbe mai avventurato ad acquistare azioni che non erano quotate in un mercato regolamentato …”
Secondo la Corte “… le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione in caso di inosservanza dei doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro …”