Nell’elaborato si legge che “… la controparte ha richiesto un ricalcolo del saldo tramite consulenza tecnico-contabile, il risarcimento dei danni, inclusa l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia …”
In base all’art. 198 c.p.c. “… l’acquisizione di documenti nuovi da parte del consulente tecnico d’ufficio è possibile solo con il consenso esplicito delle parti …”
“… in caso di azione di ripetizione con opposta domanda riconvenzionale operata dalla banca, si procede all’azzeramento del saldo iniziale debitore e dell’eventuale peggioramento rilevato nei periodi intermedi non documentati …”
Per quanto riguarda la banca “… il calcolo del dovuto potrà farsi nell’ipotesi in cui sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto …”
La Corte “…rigetta il ricorso …”