Nell’elaborato, rifancedosi alla Sentenza della Corte di Cassazione del 2007 che prevedeva “…la necessità di verificare la presenza di un atto integrativo, con il quale si attesti l’avvenuto su vincolo delle somme concesse in deposito cauzionale …” in assenza del quale, il mero atto di mutuo non avrebbe valore di titolo esecutivo,
Il Tribunale “… dopo aver evidenziato la contraddittorietà nel contratto di mutuo qui disaminato, sospende la procedura esecutiva …”