Nell’elaborato si legge che “… l’istituto bancario ha contestato la decisione del TAR sostenendo che le clausole contestate sarebbero in realtà chiare e comprensibili …”
In relazione alla possibile vessatorietà della clausola, va richiamato l’art.34 comma 2 “… la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibili …”
Ne discende quindi che “… a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell’importo dovuto, la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà …”.
Il Consiglio “… accoglie il ricorso …”.