Secondo la sentenza n°12007, la Corte ha stabilito che “… in caso di contratto di mutuo con immediata restituzione della somma alla banca, l’obbligazione di restituzione del mutuatario sorge solo quando la somma viene effettivamente svincolata e rientra nel suo patrimonio …”
In merito alla verifica del titolo esecutivo “… il giudice dell’esecuzione ha il dovere di verificare la validità del titolo esecutivo prima di autorizzare l’esecuzione forzata; se il titolo non ha i requisiti previsti dall’art.474 c.p.c., non si può procedere all’esecuzione …”
Il Tribunale “… sospende inaudita altera parte l’esecuzione …”
Ricorso ex art.615 c.p.c. – Tribunale di Verona, Seconda Sezione Civile 19/02/2025