Nell’elaborato si legge che “… si richiede l’indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dall’attore in favore della Banca, per la nullità del contratto tra le parti per il superamento del limite del tasso di fondiarietà e/o per la nullità delle clausole 4, 4bis, 7 e 7bis …”
La parte convenuta difende la validità delle clausole sostenendo che “… i meccanismi di adeguamento del prezzo sono conformi alla normativa vigente e al mercato libero dell’energia, inoltre non si tratta di clausole vessatorie in quanto non rientrato nell’ambito consumeristico …”
La banca contesta la perizia attorea “… in quanto basata su calcoli errati e su considerazioni giuridiche riservate al giudicante …”
In merito alla vessatorietà giuridica ed economica “… lo squilibrio giuridico va valutato tra le singole prestazioni: la prestazione del professionista non è indicizzata, quella del consumatore sì e in maniera eccessiva perché doppiamente indicizzata. La conversione valutaria non crea una alea bilaterale perché la banca ha già adempiuto alla propria prestazione, rimane da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l’unica influenzata dall’alea …”
Allo squilibrio economico tra le controprestazioni si aggiunge che “… il consumatore mutuatario accantonava una cifra nel deposito irregolare, e la banca acquisivo la possibilità di utilizzare le somme accantonate nel deposito irregolare ad un tasso per il consumatore ignoto ed agevolato rispetto al mercato del credito …”
Il Tribunale “… accoglie parzialmente le domande dell’attore e dichiara la vessatorietà delle clausole 4 e 7 bis del contratto di mutuo …”