Nell’elaborato si legge che “… in capo alla titolarità della posizione soggettiva spetta all’attore allegarne e provarne l’esistenza, mentre il convenuto ha l’onere di dedurne il difetto …”
Qual ora la cessione fosse nulla o inefficace “… la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere …”
“… l’avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti …”
Inoltre, sul creditore che si afferma titolare del diritto “… grava l’onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l’esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l’inclusione del credito azionato all’interno del medesimo …”
Il Tribunale “… accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo …”