Nell’elaborato si legge che “… la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari, ma da questi è stata immediatamente e integralmente restituita alla banca mutuante, in deposito cauzionale …”
In merito all’accordo negoziale “… non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti un’obbligazione attuale di restituzione della predetta somma, per esplicita volontà delle parti stesse …”
Il Tribunale “… sospende l’efficienza esecutiva del titolo …”