Nell’elaborato si legge che “… la convenuta aveva contestato la giurisdizione italiana invocando la clausola ISDA…”
In merito alla clausola “… è stata dichiarata irrilevante in Italia per litispendenza internazionale, in base alla legge n.218/1995 …”
La Cassazione ha ribadito “… la litispendenza internazionale si valuta non solo in termini di identità delle parti, ma anche rispetto ai risultati pratici perseguiti …”
In materia di consulenza finanziaria e contratti derivati “… la banca ha l’onere di dimostrare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore …”
“… la mancata trasparenza su Mark to Market, può determinare nullità contrattuale e responsabilità dell’intermediario. La banca deve inoltre provare l’adeguata informazione sul rischio dei derivati, specialmente quando il cliente è un ente pubblico …”
Il Tribunale “… dichiara l’inadempimento agli obblighi derivanti …”