Secondo l’appellante il tasso floor non risultava una clausola principale ma una clausola accessoria in quanto “… La clausola di cui si discute non è né essenziale né soprattutto caratterizzante di questo tipo di contratto. Elementi essenziali e caratterizzanti di un contratto di mutuo a tasso variabile per quanto riguarda le obbligazioni del consumatore sono l’obbligo di restituire il capitale preso a mutuo, la data del mutuo, la frequenza e l’entità di ciascuna rata, il parametro di riferimento, l’entità dello spread… Alla luce di tali riferimenti normativi e giurisprudenziali ritiene questa corte che l’interpretazione restrittiva che deve essere data alla disposizione applicabile nella fattispecie non consente di qualificare la clausola Floor come attinente ad una prestazione essenziale e quindi caratterizzante del contratto...”.
Chiarito pertanto il precedente concetto bisogna “… Verificare se un professionista di buona fede e un consumatore che non si trovasse nella situazione di debolezza che lo caratterizza… Avrebbero convenuto una clausola del tipo di cui si discute nell’ambito di un negoziato individuale… Il consumatore non accetterebbe mai la clausola floor che determina una diversa distribuzione dei rischi e dei benefici dei contratti di mutuo a tasso variabile, senza potere in cambio un qualche vantaggio corrispettivo, quale può essere una corrispondente clausola Cap, oppure una riduzione dello spread applicabile…”.
Inoltre il Tribunale riscontrava che la clausola veniva riportata solamente nel foglio informativo e non nel contratto.
Infine, in merito alla restituzione di eventuali importi si legge che “…Nessuna misura volta ad incidere sugli effetti concreti che sono derivati dall’avvenuta esecuzione dei singoli contratti possa essere qui annotata su richiesta dell’appellante, poiché la rimodulazione dei piani di ammortamento o la restituzione di somme versate richiede accertamenti della situazione di fatto, che è diversa per ogni singolo contraente e che può essere ricostruita solo mediante l’esercizio di azioni individuali…”.
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