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Modifica unilaterale del contratto

Le clausole di modifiche unilaterali nel contratto stipulato da banche ed intermediari finanziari

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela regolati in via generale dall’art. 1321 c.c. possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla legge.

Tali modalità di modifica unilaterale del contratto bancario, vengono verificate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

Le norme in vigore prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva.

Questa deve spiegare il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata della stessa.

In particolare:

  • la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata espressamente dal cliente; in caso contrario, le banche e gli intermediari finanziari non possono ricorrere a modifiche unilaterali;
  • il cliente deve essere informato di tali modifiche unilaterali con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso un’altra modalità purché accettata in precedenza dal cliente stesso;
  • le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari riportano le modifiche devono evidenziare la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”;
  • nella comunicazione scritta deve essere comunicato al cliente anche il motivo che giustifichi le proposte di modifica (giustificato motivo);
  • nei contratti con durata determinata (ad esempio, mutui), ove il cliente sia un consumatore o una micro-impresa non è possibile procedere alla modifica dei tassi d’interesse. Al di fuori di tali casi la modifica dei tassi d’interesse viene consentita solo in presenza di eventi specifici già previsti dal contratto sottoscritto dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi consente ai clienti di:

  • valutare le modifiche unilaterali proposte dalla banca;
  • di prendere conoscenza delle motivazioni;
  • nel caso, di ricercare altre soluzioni contrattuali, più appropriate alle proprie esigenze.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.

Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente può effettuare il cosiddetto recesso unilaterale dal contratto senza alcuna spesa aggiuntiva e nella liquidazione del rapporto devono essere applicate le condizioni previgenti.

In caso di mancato recesso le variazioni si intendono approvate e svolgono i loro effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Ove il cliente ritenga che non siano state rispettate tali regole, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario, anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

La risposta al reclamo deve essere fornita al cliente entro 30 giorni. In caso in mancata risposta, o se questa non venga ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Quest’ultimo è l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

Normativa sulla modifica unilaterale del contratto bancario

Articolo 118 TUB

Nell’ articolo 118 TUB (Testo Unico Bancario) si legge che:

nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi d’interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.”

Giurisprudenza sulle modifiche unilaterali di contratto con la banca

Decisione ABF N.8802/2016

L’ABF con la decisione n. 8802/2016 ha evidenziato che l’art. 118 TUB regola le modalità con cui la banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali richiedendo la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, che deve essere provata dall’intermediario;
  • il rispetto del termine bimestrale di preavviso, al fine di consentire al cliente il gratuito recesso;
  • la visibilità nella comunicazione della dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto;
  • a forma scritta della comunicazione o comunque la sua redazione su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
  • la presenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica.

Sempre l’ABF con decisione n. 7695/2016 ha stabilito che l’esercizio dello “ius variandi” è subordinato ad alcuni obblighi, in particolare:

all’invio da parte della banca di una comunicazione recettizia al cliente, contenente la descrizione dettagliata della variazione;

  • a partire dal 2 gennaio 2011 all’esistenza di una clausola contrattuale, approvata in modo specifico dal cliente, che attribuisca tale facoltà all’intermediario.

In merito ai valori oggetto di modifiche, la Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26779. Pres. Tria. Est. Marulli ha stabilito che questi devono essere oggettivamente determinabili da indagini di mercato.

Contestazioni relative allo ius variandi

Le principali contestazioni che possono muoversi, relativamente al c.d. “ius variandi” sono:

    • in primo luogo per modificare unilateralmente i tassi d’interesse è necessario che sussista un giustificato motivo sia per i contratti a tempo indeterminato che per i contratti con una durata. Per questi ultimi la modifica non può essere fatta nei confronti di micro imprese e di singoli utenti;

  • qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente con la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi;
  • nel caso sussistano delle condizioni peggiorative per il cliente, le modifiche previste sono inefficaci per legge.

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.