Le clausole di modifiche unilaterali nel contratto stipulato da banche ed intermediari finanziari
I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela regolati in via generale dall’art. 1321 c.c. possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla legge.
Tali modalità di modifica unilaterale del contratto bancario, vengono verificate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza.
Le norme in vigore prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva.
Questa deve spiegare il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata della stessa.
In particolare:
- la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata espressamente dal cliente; in caso contrario, le banche e gli intermediari finanziari non possono ricorrere a modifiche unilaterali;
- il cliente deve essere informato di tali modifiche unilaterali con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso un’altra modalità purché accettata in precedenza dal cliente stesso;
- le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari riportano le modifiche devono evidenziare la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”;
- nella comunicazione scritta deve essere comunicato al cliente anche il motivo che giustifichi le proposte di modifica (giustificato motivo);
- nei contratti con durata determinata (ad esempio, mutui), ove il cliente sia un consumatore o una micro-impresa non è possibile procedere alla modifica dei tassi d’interesse. Al di fuori di tali casi la modifica dei tassi d’interesse viene consentita solo in presenza di eventi specifici già previsti dal contratto sottoscritto dal cliente.
Il rispetto di questi obblighi consente ai clienti di:
- valutare le modifiche unilaterali proposte dalla banca;
- di prendere conoscenza delle motivazioni;
- nel caso, di ricercare altre soluzioni contrattuali, più appropriate alle proprie esigenze.
Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.
Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente può effettuare il cosiddetto recesso unilaterale dal contratto senza alcuna spesa aggiuntiva e nella liquidazione del rapporto devono essere applicate le condizioni previgenti.
In caso di mancato recesso le variazioni si intendono approvate e svolgono i loro effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Ove il cliente ritenga che non siano state rispettate tali regole, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario, anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.
La risposta al reclamo deve essere fornita al cliente entro 30 giorni. In caso in mancata risposta, o se questa non venga ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Quest’ultimo è l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).