Il giudice di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto “…la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato…”
La corte ritiene quindi che a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, il giudice di merito ha la possibilità di ricostruire i saldi anche attraverso l’utilizzo di mezzi di prova ulteriori, quali i c.d. riassunti scalari, purché siano idonei a fonire indicazioni certe e complete sul rapporto di conto corrente.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la cause viene rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.