Il Giudice di legittimità, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2023, afferma che “…La clausola [di rischio cambio va valutata] con riguardo allo scopo perseguito dalle parti, con la precisazione che tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, che non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo sia la fase precontrattuale sia quella dell’attuazione del rapporto ed esigendo la necessaria valutazione globale dell’assetto degli interessi, in relazione al risultato sostanziale ed al fine perseguito…”
Cassazione Civile, 30 ottobre 2023, n. 30063, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi