Nell’elaborato si legge che “… i due motivi di ricorso censurano la pronuncia per aver mal inquadrato il rapporto di finanziamento e per avere di conseguenza escluso l’usurarietà oggettiva del tasso di interessi …”
Secondo la legge n.108 del 1996 “… è punito con la reclusione chiunque si fa dare o promettere interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità …”
Inoltre tale legge “… prevede la classificazione delle operazioni accorpate per categorie omogenee (con riferimento alle quali debba poi rilevarsi trimestralmente il TEGM), da effettuarsi annualmente …”
Nel caso che ci occupa “… la Corte d’Appello ha risposto alla questione dicendo che il rapporto dedotto in giudizio non può che essere ricondotto alla categoria residuale degli altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine …”
La Corte “… accoglie il ricorso e cassa la sentenza …”