Il giudice delle leggi afferma che “…I saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto…”
Per questi motivi, la sentenza impugnata viene cassata in quanto ha rigettato le conclusioni degli attori, dirette a portare in compensazione gli importi eccedenti la soglia di usura. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.