La corte ritiene in materia di locazione finanziaria che “…ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere dunque conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest’ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima…”
Di conseguenza, i giudici di legittimità rilevano che “…di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, è pervenuta a ritenere le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra le spese per l’assicurazione ed il contratto di finanziamento, caratterizzate da sintomatica contestualità temporale…”
Cassazione Civile, 7 febbraio 2024, n. 3545, Pres. Scarano, Rel. Moscarini.