nel testo si legge che “… Il decreto di archiviazione disposto dal Gip sarebbe quindi carente di risposte alle precise osservazioni svolte dagli odierni reclamanti in sede di opposizione all’archiviazione in punto di capitalizzazione degli interessi e di anatocismo. Osserva questo giudice che nel decreto di archiviazione il Gip affronta il tema in modo alquanto frettoloso, non entrando nello specifico delle conseguenze differenti in caso di capitalizzazione semplice o composta degli interessi e dell’anatocismo e su questo preciso punto omette di prendere in considerazione l’atto di opposizione all’archiviazione, non fornendo sul punto una esaustiva risposta. Il decreto di archiviazione quindi non risponde a tutte le osservazioni e per questo va dichiarato nullo e gli atti vanno rinviati al Gip procedente .
P.Q.M.
Dichiara nullo il decreto di archiviazione datato 9 gennaio 2023 e restituisce gli atti al Gip…”.