Nell’elaborato si legge che “…ha violato il principio secondo cui l’onere di provare la titolarità del proprio diritto spetta al soggetto che agisce per la sua tutela …”
La parte ricorrente inoltre lamenta “… la Corte del merito ha invertito l’onere della prova esonerando il cessionario della prova della sua legittimazione ad agire e ritenendo che, anche in assenza della prova del contratto, sia possibile conoscere chi sia l’effettivo cessionario …”
La Corte si esprima sul tema di cessione di crediti in blocco “… ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale …”