Nell’ elaborato si legge che “…le conclusioni assunte dalla Corte territoriale – che ha riconosciuto come la nuova negoziazione non poteva considerarsi una mera prosecuzione del patto già concluso, rappresentando al contrario una nuova offesa al bene protetto – sono pienamente in linea con i consolidati ed ampiamente condivisibili insegnamenti giurisprudenziali.…”.
Cassazione sez. seconda penale n. 34192- 2022 ( presidente Verga)