Uguaglianza TAE – TAN – Tribunale di Brindisi quesito del CTU del 19/4/2022
Nel testo si legge che “…In tal senso, l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa”, enunciando il seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigen za della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannua le
dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”;
ritenuto che alla luce dei principi innanzi richiamati, si rende necessario verificare, nel contraddittorio fra le pari, se sia da porre al CTU il quesito integrativo formulato dal difensore di parte attrice nei seguenti termini: “Ricalcoli il Consulente l’esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora la clausola di reciprocità del conto corrente di cui è causa rientri tra le ipotesi previste e scrutinate dalla Cass. con l’arresto n. 4321/2022 e ciò dall’inizio del rapporto fino alla sua data di estinzione, atteso che non ritenendoapplicabile dal 01.01.2014 l’art. 120 TUB, come novellato dalla L. 27/12/2013 N. 147 art. 1 comma 629 in assenza della delibera CICR risulti essere stata applicata comunque la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti”, ovvero se siano da porre quesiti diversamente formulati, nei termini che risulteranno più appropriati all’esito del contraddittorio con il difensore della banca convenuta…”.