Il Giudice di Pace, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che “…ai fini dell’eventuale superamento del tasso soglia usurario ex art. 644 c.p., tra gli oneri connessi all’erogazione del credito, debba includersi anche i costi dell’assicurazione obbligatoria, pattuita per il caso di morte, incapacità o perdita dell’attività lavorativa…”
Secondo il Giudice di Pace “…ne consegue, quindi, la nullità della pattuizione relativa ai costi e interessi, ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, del c.c., (…) e, quindi, la gratuità di ciascuno dei contratti di finanziamento in questione…”
La banca viene pertanto condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.