Nell’elaborato si legge che “…. I ricorrenti propongono i seguenti motivi del ricorso:
In merito al primo motivo “… la mancanza attivazione del giudice del monitorio, imposta dell’art.6 della Dir. 93/13/CEE, comporta che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è idonea a dar vita al giudicato …”
“… qualora il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo. il controllo sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell’esecuzione d’innanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito…”
Tale controllo “… subisce un limite, consiste nell’avvenuta vendita del bene pignorato per motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie …”
“… le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario …”
La Corte “… li rigetta entrambi …”