Tribunale di Vicenza del 18/5/21 R.G. 2397/2020
Nell’ elaborato si legge che “… La ricorrente riteneva illegittimo il comportamento di poste italiane consistente nel riconoscere ai possessori dei buoni fruttiferi un valore inferiore a quello effettivamente risultante dalle condizioni poste sul retro degli stessi
Il giudice riconosce le pretese del ricorrente in quanto verte, la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può fare a ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzi a, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato da esami buoni…”.