Tribunale di Treviso del 15/7/2021 su onere della prova
Nel testo si legge che “…
“…Questo giudice condivide l’orientamento di recente fatto proprio dal supremo collegio, secondo cui, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 2967 non è di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo… la “ datio” di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa nella ricezione, l’ accipiens non confermi il titolo posto ex ad verso alla base della pretesa di restituzione, ed anzi nei contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’ accipiens, e la sussistenza di un’obbligazione impone all’attore in restituzione di dimostrarne per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione… nel caso di specie il Sig. omissis ha puntualmente contestato di aver ricevuto dai convenuti somme a titolo di mutuo, deducendo l’esistenza di un rapporto societario tra l’attore i quattro originari convenuti… nelle società di diritto rumeno…”