Tribunale di Torino ( giud. Chiavazza) del 23/4/2021 su oneri da restituire in seguito ad estinzione anticipata
Nella sentenza al mutuatario vengono restituite il costo relativo a commissione in favore dell’intermediario, e le commissioni al mediatore in seguito all’estinzione anticipata del mutuo. Nell’elaborato si legge che
“…L’art. 125 TUB, che regola le conseguenze giuridiche dell’estinzione anticipata prevedendo che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Solo dopo la conclusione del contratto è poi sopravvenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva (dir. 2008/48) e trasposta nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125-sexies TUB, in linea con l’art. 16 della II direttiva.
Come rilevato dalla Corte di giustizia UE nella nota sentenza 11.9.2019 (causa C-383/18, Lexitor), l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato (sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»), introducendo un elemento di indubbia novità, con armonizzazione, a livello europeo, del contenuto dei diritti del consumatore (cfr. considerando n. 9 della dir. 2008/48), a fronte della precedente normativa che rimetteva a ciascuno Stato membro la definizione del contenuto dell’equa riduzione, e con individuazione delle voci rilevanti ai fini del rimborso …”
20210423 Tribunale di Torino ( giud. Chiavazza) su oneri estinzione anticipata
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