Tribunale di Torino ( giud. Chiavazza) del 23/4/2021 su oneri da restituire in seguito ad estinzione anticipata Nella sentenza al mutuatario vengono restituite il costo relativo a commissione in favore dell’intermediario, e le commissioni al mediatore in seguito all’estinzione anticipata del mutuo. Nell’elaborato si legge che “…L’art. 125 TUB, che regola le conseguenze giuridiche dell’estinzione anticipata prevedendo che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Solo dopo la conclusione del contratto è poi sopravvenuta la nuova disciplina dei contratti di credito...
Egregio collega,
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