Tribunale di Torino del 13/05/2021 usura assicurazione TEG

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Tribunale di Torino del 13/05/2021 usura assicurazione TEG

Tribunale di Torino del 13/05/2021su usura assicurazione TEG

In merito agli oneri da considerare si legge che:

“… l’importante pronuncia di cassazione 5/4/2017 numero 886 a riconosciuto la centralità sistematica della norma dell’articolo 644 in punto di definizione della fattispecie usurarie rilevante” e il valore che tale disposizione assume “per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”.in particolare riveste un ruolo fondamentale la considerazione di “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito del resto, non avrebbe neppure senso finale diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci perse rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare al livello di operatività della pratica la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse ingenerando un’artificiosa sotto rappresentazione del costo del credito…”

 

In merito all’omogeneità del tasso soglia si legge che “… omogeneità richiesta da questa sentenza non è tuttavia assoluta, come segnala la stessa scelta di parole (“un certo grado di omogeneità”). In particolare, venendo al punto, l’omogeneità non può andare a scapito della centralità della legge nella definizione della fattispecie usurarie” e quindi non può implicare l’irrilevanza giuridica di un costo inerente” ma non rilevato. In tal caso, nel condivisibile ragionamento delle sezioni unite numero 19597, “in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comprare il tag del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio” così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza questo superiore, Sino alla soglia usuraia, che dovrà offrire uno spazio di operatività lecitamente applicato…”.

 

In merito agli oneri da restituire si legge che:

“… la convenuta si difende, in diritto, deducendo che i soli interessi potrebbero essere oggetto di restituzione, ma la tesi-forse basata su un’interpretazione letterale dell’articolo 1815 comma due c.c.-è manifestamente infondata, poiché la considerazione globale ai fini dell’usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza la nullità del complesso di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge…”

 

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.