Tribunale di Roma maggio 2021 su esibizione documenti di affidamento
Nel testo si legge che
“… non può non rilevarsi, che la parte attrice si è ritrovata nella condizione di non poter riprodurre in atti i contratti costitutivi dei rapporti intercorsi con la banca in ragione del comportamento della stessa parte convenuta che ha omesso di rilasciarne copia nonostante la correntista avesse proposto l’istanza ai sensi dell’ art. 119 TUB. Ne consegue che non possono ritenersi gravanti sulla parte attrice le conseguenze del difetto di prova già affidamenti sui conti correnti sui quali siano state operate le rimesse della cui natura ripristinatoria o solutoria si discute…”