Tribunale di Roma del 29/7/2021 ( giud. Martucci)
Nell’elaborato si legge che: “…nella specie, i documenti versati in atti dall’ ingiungente, se da un lato erano idonei all’emissione del decreto ingiuntivo, dall’altro non sono sufficienti a suffragare la pretesa creditoria della società in sede di opposizione in particolare, sono stati versati soltanto il contratto… Le cui condizioni generali risultano parzialmente leggibili, nonche l’estratto conto ex Art 50… Come rilevato anche dal c.t.u. nominato, che ha rappresentato l’impossibilità di procedere alla ricostruzione dell’andamento del conto corrente e alla determinazione del relativo saldo a causa della deficienza documentale ascrivibile all’opposta. Fai documenti sopra citati non emerge la prova della credito dell’ingiungente…”
. Il Giudice pertanto “… accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo…”