Tribunale di Rieti dell’11/6/2021 su ordine di esibizione dei documenti
“… L’opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, e il quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’Art 2967 c.c., Si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto di giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto…
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca, attore in senso sostanziale, assolve l’onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) E gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente e vanno anche prodotti di estratti conto completi all’inizio del rapporto, sento e se indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo era di calcolare correttamente il rapporto di dare avere tra le parti e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente e vanno anche prodotti di estratti conto completi all’inizio del rapporto, sendo essi indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto e il corso del tempo era di calcolare correttamente il rapporto di dare avere tra le parti…”