Tribunale di Reggio Emilia, 6 ottobre 2022, n. 1023, Est. Morlini Nell’ elaborato si legge che “(…) nel caso di sconfinamenti ultra fido, la prescrizione decorre dall’annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturata extra fido, e cioè alla differenza tra scoperto e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria; mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l’utilizzo del fido si prescrive a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista. In sostanza, a seguito di sconfinamento, le successive rimesse...
Egregio collega,
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