Tribunale di Prato del 29/3/2021 su mancata dimostrazione cessione crediti
Nel testo si legge che “… La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria… All’onere di dimostrare l’inclusione della credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale…”