Tribunale di Palermo del 10/3/2021 (R.G. 3747/2021 giud. Turco)
In merito all’ anatocismo si legge che :
“…Nella specie, l’omessa prova della pattuizione scritta esclude ogni legittimità dell’anatocismo applicato nel rapporto in esame, sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 120 TUB , ossia dopo l’emanazione della delibera CICR del 9.2.2000 che ne ha legittimato la previsione a condizione dell’applicazione di pari periodicita’ per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi. Né può soccorrere la mera comunicazione in calce ad un estratto conto successivo alla delibera del CICR predetta, concernente l’adeguamento della banca alla condizione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, atteso che tale modalità può legittimare la modifica di condizioni prima pattuite in modo diverso, ma non anche l’introduzione di condizioni nuove mai in alcun modo pattuite…”
In merito alla prescrizione si legge che:
“…Occorre ancora evidenziare la correttezza della individuazione del versamento solutorio secondo il criterio del saldo ‘rettificato’, ossia considerando debito da saldare, quale scopertura eccedente il fido comunque concesso, soltanto gli addebiti sorretti da valida pattuizione, e non anche le poste debitorie fittiziamente create in forza di pretese non sorrette da pattuizione scritta, completa, determinata e conforme a legge …”.