Tribunale di Milano sentenza numero 5472 del 24/6/2021 su rimesse solutorie Il testo recita: “Il presupposto dell’esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultrafido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c. il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente. Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile...
Egregio collega,
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