Tribunale di Milano del 14/5/2021 su rimesse solutorie e ripristinatore
Nell’elaborato si legge che:
“…di conseguenza tenuto conto che la parte avrebbe potuto e dovuto predisporre per iscritto i contratti di affidamento e la convenuta e che quest’ultima non può giovarsi ed effetti della prescrizione, è la causa di nullità dei contratti di affidamento che ha determinato con la propria condotta negligente rispetto agli obblighi di cui all’articolo 117. Tre tub, risultando documentato tramite gli estratti conti che il conto corrente era affidato per importo superiore allo sconfinamento realizzato dalla correntista, tutte le rimesse operate in conto corrente in corso di esecuzione del rapporto devono essere ritenute ripristinatore della provvista con conseguente rigetto, nel merito, eccezione di prescrizione di parte convenuta…”