Interessante sentenza che stabilisce come:
In particolare la Banca riteneva che il conto si fosse chiuso in data dicembre 2001 ma la stessa Banca ha aveva sostenuto, nei suoi atti, come il conto fosse stato estinto in data 30/5/2002. Per tale motivo la Corte d’Appello non riteneva corretta la sentenza di primo grado che accoglieva la domanda di prescrizione.
Si legge poi che, in relazione alle rimesse solutorie “…sebbene il più recente orientamento giurisprudenziale, avallata dalla suprema corte a sezioni unite, la banca, ceccepiva la prescrizione l’onere di allegazione di specifiche rimesse solutorie, essendo esso soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, essa non è esonerata dall’onere della prova dell’eccezione. Infatti, come efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, il problema si sposta dall’onere diallegazione a quello probatorio…”.
… “,
In merito alle ricostruzioni effettuate dal c.t.u. , basate sui numeri debitori, si legge che “… La suprema corte di cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità della c.t.u., basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali e liquidazione delle competenze possibili anche da i soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici 20, come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati…”.