Tribunale di Milano 23/9/2021 su nullità contratto in assenza mark to market
“…e così è, quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.. Del resto, se così non fosse, non sarebbe possibile quantificare in termini oggettivi (ossia: vincolanti per entrambe le parti) il valore dello strumento finanziario. Ciò risulta paradossale, perché ferma restando l’aleatorietà del contratto in esame, è chiaro che lo stesso non si può ridurre a una mera scommessa al pari di una lotteria (Cass. s.u. n. 8770/2020, peraltro neppure integralmente condivisibile); la diffusione sul mercato finanziario del tipo di accordo in esame postula quantomeno, ai fini di una sua valutazione di meritevolezza, la possibilità di attribuirgli un valore in ogni momento, di modo da consentirne una corretta rappresentazione economica (cfr. l’art. 2427 bis cit.). Essenziale alla meritevolezza del contratto in esame è non solo la presenza di un prezzo (i.e. le prestazioni) ma anche l’indicazione del (metodo di calcolo del suo) valore…”
Tribunale di Milano 23/9/2021 su nullità contratto in assenza mark to market