Tribunale di Lucca RG n. 3806/2018 del 5/3/2021
Nel testo si legge che
“…All’art. 16 delle condizioni generali di contratto è previsto che “in caso di ritardo […] Findomestic [avrebbe potuto] addebitare […] un interesse di mora nella misura massima dello 0,040% al giorno”.
Tale previsione, in quanto non indica la base di calcolo dell’indicata percentuale, vale a dire se questa debba essere applicata al solo capitale oppure all’intero importo delle rate non pagate, risulta indeterminata ed indeterminabile. Nulla è dunque dovuto a titolo di interessi moratori. …”.