La sentenza recita “… il comma 4 dell’art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato…”
20210215 Trib di Forli – reperimento documenti da parte di banca
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