Tribunale di Busto Arsizio, n. 1231/2021 pubblicata il 14/08/2021 su calcolo rimesse solutorie
“La verifica circa la natura solutoria o ripristinatoria della singola rimessa, infatti, deve essere effettuata sulla base delle originarie annotazioni bancarie e non anche del saldo ricalcolato ed epurato degli indebiti da parte del CTU. Ciò deriva dalla natura preliminare dell’eccezione di prescrizione e della sua conseguente idoneità a paralizzare in nuce la domanda di ripetizione e, quindi, lo stesso ricalcolo del saldo di conto corrente. Al riguardo, si osserva che l’art. 1422 c.c. dispone che l’azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti, però, della prescrizione dell’azione di ripetizione; ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice (Cass. n. 9141/2020), a parere del Tribunale, non tiene in adeguata considerazione il fatto che effettuare dapprima la “depurazione” del conto dall’anatocismo e delle altre somme in ipotesi illegittimamente percepite dall’istituto bancario, e solo successivamente verificare cosa fosse pagamento e cosa no, significa porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso di cui all’ art. 1422 c.c. Ed invero l’utilizzazione del saldo depurato comporterebbe una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime, risolvendosi in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come effettuate dalla banca nel tempo, ed eludendo, in tal modo, la funzione dell’eccezione di prescrizione. Ciò in quanto, vertendosi in tema di ripetizione dell’indebito, la precondizione dell’azione è che vi sia una richiesta indebita e un pagamento non dovuto. Laddove il conto venisse preventivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo successivamente venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, invece, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, n on opererebbe mai la prescrizione.”
Tribunale di Busto Arsizio, n. 1231-2021 pubblicata il 14.08.2021