Tribunale di Busto Arsizio, n. 1231/2021 pubblicata il 14/08/2021 su calcolo rimesse solutorie “La verifica circa la natura solutoria o ripristinatoria della singola rimessa, infatti, deve essere effettuata sulla base delle originarie annotazioni bancarie e non anche del saldo ricalcolato ed epurato degli indebiti da parte del CTU. Ciò deriva dalla natura preliminare dell’eccezione di prescrizione e della sua conseguente idoneità a paralizzare in nuce la domanda di ripetizione e, quindi, lo stesso ricalcolo del saldo di conto corrente. Al riguardo, si osserva che l’art. 1422 c.c. dispone che l’azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti, però,...
Tribunale di Busto Arsizio, n. 1231/2021 pubblicata il 14/08/2021 su calcolo rimesse solutorie

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