Tribunale di Brindisi del 21/5/2021 su usurarietà e indeterminatezza mutuo alla francese
Nel testo si legge che “….È noto, infatti, che con l’ammortamento alla francese il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico, per cui, alla fine, il tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato.…”
In merito all’ indeterminatezza si legge che
“… La previsione di un piano di ammortamento alla francese come quello oggetto del contratto de quo, di cui quest’ultima quota, decrescente e viceversa quella relativa al capitale, gradualmente, crescente determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all’articolo 1283 c.c., rivela non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia il costo dell’operazione e nel caso di specie, del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all’articolo 1284 c.c., ossia, la debenza, da parte del mutuatario, del solo tasso di interesse legale. E’ indubbia, pertanto, la nullità ex art. 1418, 1325 numero tre 1346 c.c. della clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che non può negarsi che essa sia indeterminata ed indeterminabile, al momento della stipula, da parte della mutuataria…”.