Tribunale di Aversa del 15/6/2021 su efficacia esecutiva del mutuo
Il provvedimento recita che“…Il contratto di finanziamento che non documenti l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro non può assumere valore di titolo esecutivo per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell’Istituto mutuante trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di Notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari… Per questi motivi sospende l’efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario…”