Nell’ elaborato si legge che “…
“(…) nel corso del primo incontro, il mediatore deve fornire alle parti non solo le informazioni preliminari riguardo alla procedura, ai possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, ai rischi di un eventuale dissenso, ma deve anche superare il momento c.d. “filtro”.
3.8 È evidente che il passaggio dalla mera informativa all’inizio della procedura di mediazione debba avvenire attraverso il consenso delle parti, il quale diventa necessario ed imprescindibile nella prospettiva della parte onerata dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
(…)
Sulla scorta delle motivazioni di cui ai paragrafi che precedono, non può ritenersi ritualmente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità…”.