Interessante massima della Cassazione sez. 1 ord. 18864/2023 del 3/7/23 dove si legge che “ … la capitalizzazione era stata prevista contrattualmente solo con riferimento agli interessi passivi: in quell’atto era infatti precisato che il tasso creditore pattuito, pari allo 0,020% era equivalente al TAE creditore annuo, convenuto nella stessa misura.
In tal senso l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo.”